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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta n. 152 del 1° luglio 2022, il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, contenente modifiche al Codice della crisi e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 1023/2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, nonché misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (cd. Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

Le disposizioni del decreto mirano a favorire: (i) l’emersione tempestiva della crisi attraverso strumenti di allerta soft che incentivino l’imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà; (ii) la valorizzazione dell’autonomia privata delle parti con la previsione di strumenti anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell’autorità giudiziaria; (iii) la “risanabilità dell’impresa”, quale valore giuridico, da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale.

Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2022, unitamente alle disposizioni dell’intero Codice.

 

Si pone l’attenzione su quanto segue:

1. La nozione di crisi e il ruolo degli assetti organizzativi adeguati. – Viene definita “crisi” lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, il quale si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi, anziché nei sei mesi successivi previsti dall’originaria versione del Codice della crisi.

Il decreto abroga tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l’attivazione delle abrogate procedure di allerta e composizione assistita e interviene sul dovere dell’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (articolo 2086 del Codice civile). In particolare si prevede che gli assetti organizzativi per essere ritenuti adeguati debbano essere strutturati in modo da consentire di:

  1. rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico-finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale;

  2. verificare la sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i dodici mesi successivi;

  3. ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l’accesso alla composizione negoziata della crisi.

Vengono, infine, individuati specifici segnali di allarme al verificarsi dei quali scattano gli obblighi di attivazione tempestiva degli organi sociali per il superamento della crisi. Sono considerati segnali di allarme:

  1. i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

  2. i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

  3. le esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni;

  4. i ritardi nei pagamenti che determinano l’attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.

 

È notizia di pochi giorni fa che anche l’agenzia delle Entrate ha inviato una lettera di compliance a coloro che non risulta abbiano pagato il proprio debito Iva - 5mila euro - riveniente dalla liquidazione periodica. La straordinarietà di tale procedura sta nel fatto che la lettera non è finalizzata alla riscossione, bensì si pone come uno degli strumenti previsti dalla norma a presidio della continuità aziendale. In sostanza si tratta di un invito a porsi in allerta attraverso il quale si sottolinea come nella gestione dell’impresa ci sia qualcosa che non va e quindi si consiglia l’imprenditore di porre attenzione e rimedio a una situazione potenzialmente critica, anche valutando il ricorso alla procedura di composizione negoziata di cui al decreto legge 118/2021.

Peraltro la comunicazione non ha alcuna conseguenza ai fini della riscossione, la quale potrà seguire il suo “normale” corso con l’emissione dell’avviso bonario, e relativa possibilità di sua rateizzazione. nonché, in caso di inerzia del contribuente, successiva emissione del ruolo e della cartella di pagamento. Sotto questo profilo nulla cambia, quindi. Nondimeno il vero e importante, anzi fondamentale, cambiamento riguarda la responsabilità degli amministratori, dei revisori e dei sindaci, sia a livello civilistico che penale, qualora decidessero di rimanere inerti di fronte alla segnalazione. In questi casi, infatti, risulterà del tutto evidente la mancata applicazione, da parte dei soggetti interessati, degli obblighi gestori di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Dlgs 14/2019 e soprattutto del comma 2 dell’articolo 2086 che, è bene ricordarlo, è in vigore dal 16 marzo 2019. 

 

2. L’abrogazione delle misure di allerta e i nuovi strumenti per l’emersione tempestiva della crisi. – Il decreto abroga le misure di allerta e composizione assistita della crisi, previste nella versione originaria del Codice (Titolo II), sostituendole integralmente con il nuovo istituto della composizione negoziata, introdotto dal decreto-legge 118/20214 e con i nuovi gli obblighi di segnalazione posti in capo ai creditori pubblici qualificati, introdotti in sede di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. La composizione negoziata si configura come un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, con cui l’imprenditore – al ricorre di determinati presupposti - può chiedere la nomina di un professionista nelle ristrutturazioni che lo coadiuvi nelle trattative con i creditori e lo assista nell’individuazione delle soluzioni più idonee per il superamento della situazione di difficoltà in cui si trova. Pur trattandosi di un percorso volontario, la composizione negoziata può essere attivata su impulso dell’organo di controllo della società – ove esistente – sul quale grava l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo il verificarsi dei presupposti che legittimano il ricorso all’istituto, nonché quello di invitare, lo stesso organo amministrativo a riferire entro un congruo termine circa le iniziative intraprese.

Agli obblighi di segnalazione dell’organo di controllo della società, si affiancano i nuovi obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, anch’essi delineati come obblighi di natura informativa, diretti ad attivare un meccanismo di monitoraggio esclusivamente interno all’impresa, funzionale ad incentivare l’imprenditore a valutare la portata della propria esposizione debitoria verso i creditori pubblici e se essa possa determinare, anche in concomitanza con altri fattori, la condizione di squilibrio economico, patrimoniale o finanziario che consente di richiedere la nomina dell’esperto e di avviare il tentativo di ristrutturazione negoziale.

3. Il concordato preventivo e gli altri strumenti per la ristrutturazione. – Nell’ambito delle procedure di ristrutturazione, le novità di maggior rilievo riguardano il concordato preventivo e sono principalmente volte a rafforzare il ruolo dell’autonomia privata e a favorire la continuità aziendale. Il concordato può essere proposto dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza sulla base di un piano che consenta il pagamento dei creditori in misura non inferiore a quella che riceverebbero in caso di liquidazione. Il piano può prevedere la liquidazione del patrimonio, la continuità aziendale in via diretta o indiretta (in capo a soggetto diverso dal debitore) o l’attribuzione dei beni a un assuntore. A tale forma di concordato si affianca, tuttavia, il concordato liquidatorio semplificato – accessibile solo all’esito della composizione negoziata della crisi quando non siano percorribili le alternative stragiudiziali – per il quale non sono richiesti tali requisiti e per il quale è prevista una procedura più snella.

 

Riteniamo importante segnalare che il decreto in esame comporterà sempre una maggiore attenzione sul dovere dell’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (articolo 2086 del Codice civile), che consentano di rilevare in modo tempestivo, eventuali squilibri patrimoniali, finanziari-economici, nonché verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale per almeno 12 mesi successivi.

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Lo studio è a disposizione per ogni ulteriore valutazione.

Per approfondimenti contattare il dott. Daniele Serra

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