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Ristrutturazioni e risanamenti

 

In periodi di forte crisi del mercato e del credito, come quelli attuali, molte imprese si trovano nella necessità di ridefinire e ristrutturare le loro esposizioni debitorie verso gli istituti finanziari e verso i creditori. Oggi, la ristrutturazione dei debiti è possibile grazie anche a nuove soluzioni offerte dalla legge fallimentare riformata: una serie di strumenti di regolazione della crisi orientati alla conservazione ed al recupero dell’impresa, attraverso la valorizzazione delle intese tra creditori e imprenditore.

Piani di risanamento 

 

Con i nuovi strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare, il legislatore ha voluto tutelare non solo il ceto creditorio ma anche e sopratutto l'impresa e il complesso dei suoi valori produttivi. In quest'ottica gli strumenti di soluzione della crisi sono stati graduati in relazione alla gravità della crisi stessa. Il piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F. si adatta all'imprenditore che deve rimediare ad una situazione di crisi reversibile nella quale l'insolvenza non si è ancora manifestata. Il piano di risanamento previsto dall'art. 67 rappresenta il vero strumento di ristrutturazione dei debiti e differisce dagli altri strumenti poiché, sulla carta, non richiede alcun accordo con i creditori e non è inquadrabile come procedura preconcorsuale. Il piano tutela dalle azioni revocatorie fallimentari e gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore, in esecuzione del piano aziendale, tutelando, in questo modo, anche coloro che hanno fatto affidamento sulla bontà del piano di risanamento.

Accordi di ristrutturazione

 

Gli accordi di ristrutturazione del debito regolati dall'art. 182 bis L.F. rappresentano uno strumento di risoluzione della crisi para-giudiziale di natura privatistico contrattuale. L'accordo, concluso generalmente con una sola parte dei creditori, deve essere corredato dalla relazione di un esperto che ne valuti l'attuabilità, con particolare riguardo all'idoneità di quest'ultimo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo.

 

La finalità dell'accordo di ristrutturazione è di ripristinare la solvibilità dell'impresa debitrice, attraverso anche un pagamento percentuale dei creditori aderenti all'accordo, senza che tra questi sia rispettata la par condicioAnche in questo caso è necessaria la predisposizione di un piano aziendale che può riguardare la mera ristrutturazione dei debiti aziendali ovvero un vero risanamento dell'impresa debitrice.

 

 

Concordato preventivo

 

Il concordato preventivo,regolato dagli art. 161 e seguenti della L.F. è l'istituto più innovativo della riforma, divenendo la procedura concorsuale giudiziale principale, alternativa al fallimento.

 

L'accesso alla procedura del concordato preventivo richiede la predisposizione di un piano nel quale, l'imprenditore in crisi, può proporre svariate soluzioni tecniche per il superamento della crisi; peraltro tali soluzioni possono essere tra loro combinate per dar vita ad un piano che preveda da un lato la ristrutturazione dei debiti e dall'altro la cessione di tutto o parte dell'attivo. Elemento essenziale della procedura è la predisposizione di una relazione che attesti la fattibilità del piano, ad opera di un professionista incaricato.

Transazioni fiscali e previdenziali

 

Nell'ambito delle procedure di di ristrutturazione del debito aziendale, il legislatore ha introdotto la possibilità di definire accordi transativi anche con il fisco e gli enti previdenziali ai sensi dell'art. 182-ter L.F. Lo Studio affianca i propri clienti nella valutazione e formulazione delle proposte di transazione. 

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